Trasferimento del lavoratore da unità produttiva ad altra – CCNL Poste – definizione di trasferimento
Autore: 4/22/2013Tribunale di Firenze, Sent. n. 299-2013. Est. Papait Nel caso di dipendente di Poste Italiane s.p.a., la definizione di “trasferimento da una unità produttiva ad un’altra” di cui all’art. 2103 c.c. va interpretata alla luce della previsione del CCNL, per la quale si ha ”trasferimento” solo nel caso di mtamento del comune in cui si trova l’unità produttiva (salvo i casi di Milano, Roma e Napoli ove si ha trasferimento anche se tra una sede di lavoro e l’altra, nell’ambito dello stesso comune, vi siano più di 25 Km di distanza). Pertanto in caso di definitivo spostamento del lavoratore tra una sede di lavoro e l’altra nell’ambito dello stesso Comune non si rientra in ipotesi di “trasferimento”. Toscana Lavoro Giurisprudenza
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